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Il nuovo Superbonus 110% offre interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e di miglioramento sismico (Sismabonus) introdotti dal DI 24/2020 c.d. Decreto RIlancio.

Le nuove disposizioni consentono di fruire di una detrazione dall’IRPEF del 110% sulle spese a cui si aggiungono quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85% delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all’art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall’articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all’art. 14 del DL n. 63 del 2013.).

ATTENZIONE: Il Superbonus non ÃĻ cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.

 

Beneficiari

Beneficiari

Possono usufruire del bonus:

  • Condomini;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari per interventi su immobili di proprietà o gestito dai comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili di proprietà e assegnati ai propri soci;
  • Terzo settore: associazioni no profit / Onlus.

La detrazione del 110% per gli interventi energetici puÃē essere sfruttata dalle persone fisiche solo se realizzati su un massimo di 2 unità immobiliari e solo con il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, la detrazione ÃĻ ammessa nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. La detrazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d’impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili non strumentali o comunque non destinati all’attività economica bensÃŽ appartenenti all’ambito personale (ad es.: casa di abitazione).

Cos'ÃĻ l'Ecobnus

Ecobonus

L’Ecobonus ÃĻ una misura promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e offre detrazioni ed agevolazioni fiscali per tutti coloro che sono prossimi ad interventi edilizi ed efficientamento energetico, ossia contenimento di consumi energetici. Lo scopo ÃĻ quello di creare un rapporto ottimale tra il livello di emissioni inquinanti e nocive per ambienti e persone, e il fabbisogno energetico dell’edificio, in questo caso luce e gas.

La novità fondamentale consiste nel maxi sgravio fiscale del 110% per le spese sostenute in casa, a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, mentre l’Ecobonus del 2007 prevedeva una ripartizione della detrazione per la nuova aliquota in 10 anni, adesso ÃĻ possibile in soli 5 anni. Un altro vantaggio ÃĻ quello di cedere il credito d’imposta con uno sconto in fattura all’impresa, banche o assicurazioni.

Agevolazioni Fiscali

Agevolazioni

Approfondiamo le spese coperte per tipologia, tetto massimo e condizioni. In base a quanto detto nell’art. 119 del decreto Rilancio, l’Ecobonus 2020 riguarda:

  • gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali con incidenza sulla superficie lorda della struttura superiore al 25%. Il tetto massimo della spesa agevolata ÃĻ di 40mila euro per i condomini da 2 a 8 unità; fino a 30mila euro per quelli piÃđ grandi; e fino a euro 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piÃđ accessi autonomi dall’esterno;
  • gli interventi per la sostituzione di climatizzazione sulle parti comuni degli edifici ossia riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013 a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione ÃĻ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro per i condomini da 2 a 8 unità e 15mila per quelli piÃđ grandi. La detrazione ÃĻ riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonchÃĐ per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.
  • gli interventi per la sostituzione di climatizzazione sugli edifici unifamiliari indipendenti e su quelli unifamiliari ubicati all’interno di edifici plurifamiliari (villette a schiera) con impianti per il raffrescamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore (anche impianti ibridi o geotermici) pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera ÃĻ applicabile solo nel caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. La detrazione di cui alla presente capoverso ÃĻ riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. La detrazione ÃĻ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro di cambio caldaia per le case indipendenti e 50mila per l’isolamento termico.

Le tre tipologie di interventi rientrano necessariamente in lavori volti al miglioramento di almeno due classi energetiche in piÃđ dell’edificio in questione, o citiamo testualmente il testo diffuso dal ministero Sviluppo economico “una sola classe nel caso quella di partenza sia una A3”.

Cos'ÃĻ il Sismabonus

Sismabonus

Il Superbonus 110% include detrazioni fiscali per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per mettere in sicurezza tutti i tipi di abitazioni (anche seconde case), attività produttive e parti comuni condominiali in zone a rischio sismico (zona 1, zona 2, zona 3)

La detrazione puÃē arrivare fino all’85% ripartita in 5 quote annuali di pari importo data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione ÃĻ ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non puÃē essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, nÃĐ essere chiesta a rimborso.

 

Princiapli Interventi ed Agevolazioni

interventi/agevolazioni

I principali interventi di “adeguamento o miglioramento sismico” sono i seguenti:

  • demolizione e ricostruzione totale:
  • interventi di miglioramento volti ad aumentare la sicurezza della struttura preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma
  • interventi di riparazione o locali che riguardano singoli elementi dell’edificio che intacchino la sicurezza di quelli preesistenti (es. migliorare le caratteristiche di resistenza di parti, anche se non danneggiate)

ATTENZIONE – Sono escluse dal Superbonus:

  • le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (ville, castelli, etc..);
  • le unità immobiliari non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammesse alle detrazioni solo per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio di cui fanno parte, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%;
  • sono inclusi anche gli enti del terzo settore, nonchÃĐ le associazioni e le società sportive dilettantistiche (per il rifacimento degli spogliatoi), potranno usufruire del superbonus;

Si puÃē usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

  • quando in seguito agli interventi antisismici si raggiunge una riduzione del rischio sismico che provoca il passaggio dell’edificio ad una classe di rischio inferiore e, dunque, la detrazione ÃĻ del 70% sulle spese sostenute;
  • quando in seguito agli interventi antisismici si determina il passaggio dell’edificio a due classi di rischio inferiori e, dunque, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.

 

Condizioni per Ottenere il Beneficio

Condizioni

E’ necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale e dell’edificio unifamiliare o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piÃđ accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciÃē non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piÃđ alta. Previsto un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Cessione del Credito

Cessione

È possibile cedere il credito:

  • all’impresa esecutrice con uno sconto in fattura fino al 100%
  • a banche/istituti di credito che lo sconterà al contribuente

Inoltre, il contribuente puÃē sostenere le spese e recuperarle in 5 anni con un profitto del 10% rispetto a quanto anticipato e potrà detrarre dai redditi annualmente, una percentuale del 22% della spesa sostenuta.

L’asseverazione tecnica ÃĻ necessaria affinchÃĐ sia riconosciuta la detrazione fiscale da Ecobonus e/o da Sismabonus ed ÃĻ rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il contribuente puÃē optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, alternativamente:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che effettua gli interventi, di importo massimo non superiore al 100% del corrispettivo stesso (c.d. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera l’importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante (110%), con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

 

SuperBonus: Impianto Fotovoltaico

Superbonus

Tra gli interventi secondari rientrano gli impianti fotovoltaici incentivati al 110%.

Gli interventi sono possibili fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

CiÃē ÃĻ possibile solo in caso di interventi di:

  • ristrutturazione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica
  • nuova costruzione

Con un limite spesa di 1600 euro per ogni kW di potenza.

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Innovation

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